Cosa sono

I gruppi comunali o intercomunali hanno una figura giuridica diversa dalle associazioni di volontariato, in quanto sono una diretta emanazione dell’Amministrazione comunale (e non una Organizzazione di privati cittadini); sono quindi alle “dirette dipendenze” del sindaco in quanto autorità comunale di Protezione Civile (l. 225/92 art. 15 c. 3).

Ai gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile possono aderire i cittadini residenti nel comune (o nei comuni consorziati o nei comuni della comunità montana di appartenenza) per prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile.

I gruppi comunali o intercomunali dovranno essere iscritti iscritti all ’Elenco nazionale, previsto ai sensi del DPR 194/2001 per essere riconosciuti sul territorio e godere dei benefici economici.

L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Come si costituiscono

Attraverso il coordinamento del Sindaco o del Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, con l’approvazione del regolamento è costituito il gruppo comunale o intercomunale di volontari di protezione civile.

Il Sindaco o Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, è il responsabile unico del gruppo.

Con circolari 2/DPC/86 e 5/DPC/87 l’allora Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha diffuso lo schema di regolamento per la costituzione dei gruppi comunali e intercomunali.

Garanzie

Ai volontari dei gruppi comunali impiegati in attività addestrative o in interventi di protezione civile, secondo quanto previsto agli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, è garantito il mantenimento di:

  • posto di lavoro
  • trattamento economico e previdenziale
  • copertura assicurativa
  • rimborso spese sostenute